Sez. 5, Sentenza n. 6943 del 22/05/2001 (Rv. 546863 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Sentenza non definitiva, perché impugnata - Atto soggetto a tassazione - Configurabilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
In tema di imposta di registro, la sentenza non definitiva, perché appellata, rientra tra gli atti soggetti a tassazione, consentendo l'art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la tassazione delle sentenze impugnate o ancora impugnabili, salvo il diritto al rimborso riconosciuto al contribuente a sensi dell'art. 77 stesso d.P.R. in presenza di sentenza di riforma passata in giudicato.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)