diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 23468 del 12/11/2007 (Rv. 601574 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - OGGETTO DELL'IMPOSTA | Sentenza ex art. 2932 cod. civ. non passata in giudicato - Assoggettabilità all'imposta - Sussistenza - Successiva riforma - Conseguenze - Avviso di liquidazione - Illegittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601574-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - OGGETTO DELL'IMPOSTA

La sentenza di trasferimento della proprietà, pronunciata ai sensi dell'art. 2932 c.c., comporta l'obbligo per il contribuente di pagare la relativa imposta di registro e l'INVIM, a nulla rilevando che essa sia impugnabile o sia stata impugnata. Ne consegue, da un lato, che la riforma della suddetta sentenza non incide sulla legittimità dell'avviso di liquidazione emesso sulla base di essa, ma integra un autonomo titolo per l'esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell'imposta medesima, e dall'altro che nel giudizio avente ad oggetto la legittimità del suddetto avviso il contribuente non può opporre in compensazione il credito relativo al rimborso, il quale dev'essere valutato alla stregua dei criteri fissati dall'art. 77 del d.P.R. n. 131 del 1986.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 31 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)