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Sez. 3, Sentenza n. 6957 del 22/03/2007 (Rv. 596759 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE | Deposito del titolo e del precetto - Finalità - Termine ex art. 557, secondo comma, cod. proci. civ. - Carattere perentorio - Esclusione - Produzione tardiva - Validità.
Stato
decisa il 2007-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596759-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE

Il deposito del titolo esecutivo e del precetto, onde consentire al giudice di accertare la loro regolarità formale, al fine di procedere all'espropriazione immobiliare, non è soggetto a termine perentorio (art. 557, secondo comma, cod. proc. civ.), e pertanto non è nulla l'ordinanza di vendita, se tali atti sono allegati al fascicolo dell'esecuzione in un momento successivo a quello disposto dalla norma.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 557, Cod. Proc. Civ. art. 569

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)