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Sez. 3, Sentenza n. 12227 del 09/11/1995 Ud. (dep. 12/12/1995) Rv. 204351 - 01

Edilizia - In genere | Normativa sulle costruzioni in conglomerato cementizio armato - Comproprietà - Responsabilità per la violazione delle norme sul cemento armato - Possibilità di escludere la responsabilità da parte di uno dei comproprietari solo fornendo la prova positiva della propria contrarietà all'edificazione - Esclusione - Prova della effettiva partecipazione all'attività di edificazione - Necessità - Motivazione sul punto nella sentenza - Necessità - Fattispecie in caso di comunione tra coniugi.
Stato
decisa il 1995-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204351-01

Edilizia - In genere

In tema di violazione della normativa sul conglomerato cementizio armato, poiché l'art. 13 della legge 5 novembre 1971 n. 1086, facendo riferimento al committente, al costruttore e al direttore dei lavori, non contempla tra i destinatari del precetto espressamente il proprietario, occorre positivamente dimostrare e motivare il diretto interessamento del comproprietario per la realizzazione del manufatto e non può sostenersi che sia questi a dover dimostrare la sua contrarietà alla realizzazione dell'opera. (Nel caso di specie la cassazione ha restituito gli atti alla Corte d'Appello perché valutasse questo profilo in un caso in cui l'opera faceva parte del patrimonio comune di due coniugi e la moglie si era assunta l'intera responsabilità della violazione).

Riferimenti normativi: Legge 05/11/1971 num. 1086 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)