Sez. 3, Sentenza n. 3703 del 20/03/1996 Ud. (dep. 16/04/1996) Rv. 205783 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Realizzazione di opere entro 30 metri dal demanio marittimo - Proprietario del terreno - Responsabilità per realizzazione edilizia eseguita da terzi - Presupposti da accertare.
EDILIZIA - IN GENERE
Il proprietario di un terreno, pur avendone la disponibilità giuridica e di fatto ed essendo legittimato a richiedere il rilascio dell'autorizzazione ad eseguire opere entro 30 metri dal demanio marittimo, non può essere ritenuto responsabile per detta sua qualità in ordine a qualsiasi realizzazione edilizia eseguita da terzi senza considerare la concreta situazione in cui è stata svolta l'attività incriminata, i rapporti di parentela o di affinità tra esecutore dell'opera abusiva e proprietario, la presenza in loco dello stesso, la richiesta concorde di un precedente provvedimento abilitativo sia stata essa rigettata o accolta, il regime patrimoniale, convenzionale o legale esistente tra i coniugi, l'esistenza di eventuali dissapori tra comproprietari da dimostrare rigorosamente da parte di chi li allega ed, in definitiva, tutte quelle situazioni e comportamenti, positivi o negativi, da cui si possano trarre elementi integrativi della colpa e prove circa una sua compartecipazione anche morale alla commissione del reato.
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 55, Cod. Navig. art. 1161
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)