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Sez. 3, Sentenza n. 4997 del 04/04/1997 Ud. (dep. 29/05/1997) Rv. 208046 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Proprietario dell'area interessata alla costruzione abusiva- Estraneo all'esecuzione dell'opera - Responsabilità penale ex art.40 secondo comma cod.pen. - Insussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208046-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In tema di reato di costruzione abusiva, di cui all'art. 20 lett. b legge 28 febbraio 1985, n.47, considerato che l'autore materiale di tale contravvenzione è da individuare in colui che, con la sua azione, esegue l'opera abusiva, ne deriva che un comportamento omissivo può dar luogo a responsabilità penale solo se ricorre l'obbligo di garanzia di cui all'art. 40 secondo comma cod.pen.: è da escludere che un tale obbligo sussista a carico del proprietario dell'area interessata alla costruzione abusiva, poiché esso non è sancito da alcuna norma di legge. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza di condanna con la quale la corte di merito aveva ritenuto che l'imputata, quale proprietaria del terreno, pur avendo tenuto un comportamento di mera inerzia rispetto alla costruzione abusivamente effettuata dai figli, sarebbe da ritenere responsabile del reato edilizio per non averne impedito la commissione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 com. 1 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)