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Sez. U, Sentenza n. 74 del 01/03/2001 (Rv. 544302 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (SEZIONE DISCIPLINARE) | Omessa lettura di testimonianze raccolte nel corso dell'ispezione - Utilizzazione delle stesse nella decisione disciplinare - Violazione dell'art. 462 dell'abrogato cod.proc.pen. e dell'art. 24 Cost. - Configurabilità.
Stato
decisa il 2001-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544302-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (SEZIONE DISCIPLINARE)

Il difetto di lettura o, comunque, di contestazione in udienza delle deposizioni testimoniali raccolte nel corso dell'ispezione amministrativa (verbalizzate in quella sede e riportate nella relazione d'ispezione) ed utilizzate nella decisione disciplinare per affermare la responsabilità del magistrato incolpato in relazione all'illecito contestato, integra la violazione dell'art. 462 del codice di procedura penale del 1930 (tuttora applicabile al procedimento disciplinare nei confronti del magistrato), nonché del diritto di difesa garantito dal secondo comma dell'art. 24 Cost. (Corte cost. 16 novembre 2000, n. 497).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 32, Cod. Proc. Pen. art. 462 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)