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Sez. U, Sentenza n. 2412 del 12/04/1985 (Rv. 440262 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - PRONUNCIA DELLA SEZIONE DISCIPLINARE FONDATA SU DICHIARAZIONI TESTIMONIALI RESE IN ISTRUTTORIA E NON LETTE NEL CORSO DEL DIBATTIMENTO - NULLITÀ - SANATORIA PER EFFETTO DEL SILENZIO TENUTO DALLE PARTI IN DIBATTIMENTO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440262-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - PRONUNCIA DELLA SEZIONE DISCIPLINARE FONDATA SU DICHIARAZIONI TESTIMONIALI RESE IN ISTRUTTORIA E NON LETTE NEL CORSO DEL DIBATTIMENTO - NULLITÀ - SANATORIA PER EFFETTO DEL SILENZIO TENUTO DALLE PARTI IN DIBATTIMENTO - INAMMISSIBILITÀ.*

La pronuncia della Sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura, che fondi il proprio convincimento su testimonianze rese in istruttoria e delle quali non sia stata data lettura nel corso del dibattimento, è affetta da nullità, in quanto basata su prove non suscettibili di essere valutate ai fini della decisione (in conformità dei principi che regolano il processo penale, applicabili, in quanto compatibili, nel procedimento disciplinare a carico di magistrati). Tale nullità non resta sanata dal silenzio tenuto dalle parti in dibattimento, poiché è solo dopo il deposito della sentenza, ed attraverso l'esame della relativa motivazione, che le parti medesime possono rilevarla. (V 1889/78, mass n 391253; (V 2634/77, mass n 386317).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 32, Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 33, Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)