Sez. 1, Sentenza n. 503 del 25/01/1996 Cc. (dep. 19/02/1996) Rv. 203663 - 01
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Sospensione | Sospensione in pendenza dei termini per la redazione della sentenza - Pronuncia dell'ordinanza contestualmente al dispositivo della sentenza - Necessità - Esclusione - Identità fra il giudice che pronuncia l'ordinanza e quello che ha pronunciato la sentenza - Necessità - Esclusione.
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Sospensione
L'ordinanza con la quale, ai sensi dell'art. 304, comma primo, lett. c) (già lett. b-bis), cod. proc. pen., venga disposta la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, in pendenza di quelli previsti per la redazione della sentenza dall'art. 544, commi secondo e terzo cod. proc. pen., non deve necessariamente essere pronunciata contestualmente al dispositivo della sentenza predetta, ma può essere invece pronunciata anche in un momento successivo, senza che sia neppure richiesta, in quest'ultimo caso, la identità fisica fra il giudice che pronuncia l'ordinanza e quello che ha pronunciato la sentenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 1 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)