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Sez. 5, Sentenza n. 596 del 04/02/1999 Cc. (dep. 15/03/1999) Rv. 213595 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Provvedimento - Deliberazione da parte di giudice diverso da quello dinanzi al quale si è verificata la causa legittimante la sospensione - Legittimità - Provvedimento ex art. 304, primo comma lett. c), cod. proc. pen. - Pronuncia successiva alla sentenza - Legittimità.
Stato
decisa il 1999-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213595-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

In tema di misure cautelari personali, il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare può essere deliberato anche da un giudice diverso da quello dinanzi al quale si è verificata la causa che ha dato luogo alla sospensione, dovendosi rispettare, come unica condizione di legittimità del provvedimento sospensivo, che nel momento in cui venga adottato non siano già scaduti i termini di custodia cautelare che l'ordinanza intende sospendere. Ed invero, specie con riferimento alla sospensione di cui al primo comma lett. c) dell'articolo 304 cod. proc. pen., il provvedimento di sospensione la cui natura è meramente dichiarativa non deve necessariamente essere pronunciato contestualmente al dispositivo della sentenza, ma può essere pronunciato anche in un momento successivo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)