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Sez. 1, Sentenza n. 2636 del 10/04/1997 Cc. (dep. 14/05/1997) Rv. 207443 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | ORDINANZA - MOMENTO DELLA PRONUNCIA E GIUDICE CHE DEVE DISPORLA.
Stato
decisa il 1997-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207443-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

L'ordinanza di sospensione della custodia cautelare può essere deliberata anche dopo la pronuncia della sentenza e da parte di un giudice diverso; e tale diversità non va intesa solo in senso fisico, ma anche in senso processuale, potendo l'operatività della sospensione ricadere nella fase processuale successiva a quella conclusa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)