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Sez. 1, Sentenza n. 3428 del 11/04/1996 (Rv. 496959 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA | Sconti praticati al raggiungimento di un determinato volume di affari - Detrazione dell'imposta corrispondente - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496959-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA

In tema di I.V.A., qualora vengano pattuiti sconti da praticarsi al raggiungimento di un determinato volume di affari, la detrazione I.V.A. relativa allo sconto non richiede che siano indicate nella relativa nota di accredito le singole fatture alle quali lo sconto si riferisce, atteso che il diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 l'imposta corrispondente alla variazione spetta alle sole condizioni, previste dall'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, che lo sconto sia contrattualmente previsto e che la variazione riferibile allo sconto sia registrata a norma dell'art. 25 dello stesso d.P.R..

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)