Sez. L, Sentenza n. 3682 del 17/02/2014 (Rv. 630101 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA | Personale dei ruoli ad esaurimento inquadrato in area C del c.c.n.l. comparto Ministeri del 19 febbraio 1999 - Trattamento economico differenziato - Legittimità - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA
Il trattamento economico differenziato, in favore del personale dei ruoli ad esaurimento - previsti dagli artt. 60 e 61 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 - di ispettore generale e direttore di divisione, rispetto al personale ugualmente inquadrato in area C, previsto dalla tabella B allegata al c.c.n.l. per il comparto Ministeri del 19 febbraio 1999, trova giustificazione nel disposto di cui all'art. 25, comma 4, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, che ha conservato, per i ruoli ad esaurimento, le qualifiche "ad personam" ed ha permesso, nonostante la sostanziale equiparazione delle mansioni, una differenziazione stipendiale atteso il carattere necessariamente temporaneo e il diverso percorso professionale dei due gruppi di dipendenti.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 19/02/1999 all. 2, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 25 com. 4, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 45 CORTE COST., DPR 30/06/1972 num. 742 art. 60, DPR 30/06/1972 num. 742 art. 61, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)