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Sez. L, Sentenza n. 1241 del 25/01/2016 (Rv. 638329 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Lavoro pubblico privatizzato - Inquadramento del personale - Delegificazione - Delega alla contrattazione collettiva - Conseguenze - Sindacato giurisdizionale sulle scelte della contrattazione - Esclusione - Principio di non discriminazione ex art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001 - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638329-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

In tema di pubblico impiego privatizzato, la materia degli inquadramenti del personale è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva che nel settore pubblico può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato, sicché le scelte della contrattazione collettiva sull'inquadramento del personale, e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree, sono sottratte al sindacato giurisdizionale, dovendosi esc ludere che il principio di non discriminazione di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 costituisca parametro di giudizio sulle eventuali differenziazioni operate in tale sede. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto valida la collocazione in area B, posizione economica 3, del personale già inquadrato nella soppressa VI qualifica funzionale, conformemente alle previsioni della tabella di corrispondenza del c.c.n.l. del comparto Ministeri per il triennio 1998/2001).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 art. 52, Contr. Coll. 16/02/1999

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)