Sez. 3, Sentenza n. 1869 del 13/07/1966 (Rv. 323643 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO ESTIVO - TERMINE PARZIALMENTE DECORSO PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 818 DEL 1965 - EFFETTI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO ESTIVO - TERMINE PARZIALMENTE DECORSO PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 818 DEL 1965 - EFFETTI.*
La legge 14 luglio 1965, n 818, sulla sospensione dei termini processuali scadenti nel periodo dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno, essendo entrata in vigore il 4 agosto 1965 e non essendo retroattiva, non ha spiegato efficacia sospensiva rispetto a quella parte dei termini processuali che era gia decorsa a tale data. Pertanto, qualora, alla data del 4 agosto 1965, un termine processuale (nella specie, quello relativo alla proposizione del regolamento di Competenza), fosse gia parzialmente decorso, la sospensione concerne esclusivamente la parte residua, la quale incomincia a decorrere dal 15 settembre.*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)