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Sez. 3, Sentenza n. 1869 del 13/07/1966 (Rv. 323643 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO ESTIVO - TERMINE PARZIALMENTE DECORSO PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 818 DEL 1965 - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1966-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323643-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO ESTIVO - TERMINE PARZIALMENTE DECORSO PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 818 DEL 1965 - EFFETTI.*

La legge 14 luglio 1965, n 818, sulla sospensione dei termini processuali scadenti nel periodo dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno, essendo entrata in vigore il 4 agosto 1965 e non essendo retroattiva, non ha spiegato efficacia sospensiva rispetto a quella parte dei termini processuali che era gia decorsa a tale data. Pertanto, qualora, alla data del 4 agosto 1965, un termine processuale (nella specie, quello relativo alla proposizione del regolamento di Competenza), fosse gia parzialmente decorso, la sospensione concerne esclusivamente la parte residua, la quale incomincia a decorrere dal 15 settembre.*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)