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Sez. 2, Sentenza n. 74 del 07/01/1967 (Rv. 325720 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO ESTIVO - DECORRENZA PER L'ANNO 1965 - EFFICACIA RETROATTIVA.*
Stato
decisa il 1967-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325720-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO ESTIVO - DECORRENZA PER L'ANNO 1965 - EFFICACIA RETROATTIVA.*

La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dalla legge 14 luglio 1965 n818, deve ritenersi iniziata, anche per l'anno 1965, il 1 agosto e non il 4 dello stesso mese, data di entrata in vigore della predetta legge. Non avendo, infatti, l'art.1 di questa operato alcuna limitazione per il primo anno della sua applicazione, deve ritenersi che il legislatore abbia implicitamente manifestato la volonta di fare eccezione al principio della non retroattivita delle leggi e che, quindi, la prevista sospensione abbia influito su tutti i termini scadenti nel periodo compreso fra il 1 agosto e il 15 settembre 1965. (contra sent.1869-1966 massima 323643 e 1871-1966, massima 323646).*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)