Sez. 2, Sentenza n. 2702 del 17/12/1970 (Rv. 349159 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - COSTITUZIONE (ACQUISTO) - SERVITU VOLONTARIE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - CLAUSOLA CONTRARIA AL MANTENIMENTO - ESTREMI.*
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - COSTITUZIONE (ACQUISTO) - SERVITU VOLONTARIE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - CLAUSOLA CONTRARIA AL MANTENIMENTO - ESTREMI.*
La servitu apparente si intende stabilita ope legis ed a titolo originario per destinazione del padre di famiglia, senza il concorso della volonta tacita o presunta del proprietario, per il solo fatto che, all'atto della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, le cose siano state poste o lasciate, dallo stesso proprietario nello stato dal quale risulta la servitu. In siffatta situazione di natura non negoziale puo essere impedito che la reale situazione di fatto si traduca in una situazione giuridica di asservimento dell'un fondo all'altro, se nello stesso negozio, con cui si e attuata la separazione dei fondi o il frazionamento dell'unico fondo originario, sia stata manifestata inequivocabilmente la volonta contraria alla Costituzione della servitu. La manifestazione di volonta, in cui si concreta la 'disposizione relativa alla servitù, puo rinvenirsi non solo in una clausola, in cui espressamente si conviene di volere escludere il sorgere della servitu corrispondente alla situazione di fatto esistente tra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, ma anche in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volonta di lasciare integra ed immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, determinerebbe il sorgere della corrispondente servitu, convertendosi in una situazione di diritto. (Conf, al primo principio 1365'69, mass n 340088 al secondo principio 3466'68, mass n 336602).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1062
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)