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Sez. 2, Sentenza n. 1180 del 05/05/1973 (Rv. 363720 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - PRESUPPOSTI - LIMITI - CLAUSOLA NEGOZIALE INCOMPATIBILE - NECESSITA - FACTA CONCLUDENTIA - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1973-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363720-01

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - PRESUPPOSTI - LIMITI - CLAUSOLA NEGOZIALE INCOMPATIBILE - NECESSITA - FACTA CONCLUDENTIA - INSUFFICIENZA.*

La Costituzione della servitu per destinazione del padre di famiglia, modo di Costituzione non negoziale di un jus iure aliena, ha per presupposto che due fondi appartenenti in origine ad un unico proprietario, siano stati da questo posti in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio che integri di fatto il contenuto proprio di una servitu e che tale situazione sia stata mantenuta allorche i due fondi abbiano cessato di appartenere allo stesso soggetto. L'impedimento a detta Costituzione deriva invece da una fattispecie negoziale, consistente in una manifestazione di volonta, contraria al sorgere della servitu, contenuta in seno al negozio con cui si attua la separazione della proprieta dei due fondi: tale 'disposizione relativa alla servitù - di cui e menzione nel secondo comma dell'art 1062 cod civ - non e desumibile da facta concludentia, ma puo rinvenirsi non solo in una clausola in cui si conviene espressamente di voler escludere il sorgere della servitu corrispondente alla situazione di fatto esistente tra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, ma altresi in una qualsiasi clausola, il cui contenuto sia incompatibile con la volonta di lasciare integra ed immutata la situazione di fatto che in forza della legge determinerebbe il sorgere della corrispondente servitu, convertendosi in una situazione di diritto. (nella specie i giudici del merito avevano respinto la tesi con la quale si pretendeva di dedurre una volonta contraria alla Costituzione di una servitu di passaggio tra due fondi prima appartenenti ad unico proprietario dalla circostanza che nella vendita della parte di fondo divenuto servente non era stata menzionata la servitu di passaggio, mentre altre servitu, attive e passive, erano state elencate: la Corte regolatrice ha respinto il ricorso enunciando il principio di cui in massima). (V 857/71, mass n 350726; 2702/70, mass n 349159; (V 2434/70, mass n 348681).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1062

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)