Sez. 3, Sentenza n. 1751 del 15/03/1980 (Rv. 405379 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE - PATTUIZIONE DI UNA CONDIZIONE NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DI UNA SOLA DELLE PARTI - LEGITTIMITA - CONSEGUENZE.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE - PATTUIZIONE DI UNA CONDIZIONE NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DI UNA SOLA DELLE PARTI - LEGITTIMITA - CONSEGUENZE.*
Benche normalmente la condizione apposta al contratto operi per entrambe le parti, non puo escludersi, in base al principio dell'autonomia contrattuale, che i contraenti pattuiscano una determinata condizione nell'interesse esclusivo di uno solo di essi, il quale, come puo avvalersene, cosi puo rinunciarvi. (Conf 1105/77, mass n 384753).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1353
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)