Sez. 2, Sentenza n. 1105 del 21/03/1977 (Rv. 384753 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE - CONDIZIONE APPOSTA NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DI UNA SOLA DELLE PARTI - VALIDITA - RINUNCIA ESPRESSA O TACITA - POTERE DI TALE PARTE - OPPOSIZIONE DELL'ALTRA - INEFFICACIA.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE - CONDIZIONE APPOSTA NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DI UNA SOLA DELLE PARTI - VALIDITA - RINUNCIA ESPRESSA O TACITA - POTERE DI TALE PARTE - OPPOSIZIONE DELL'ALTRA - INEFFICACIA.*
Anche se normalmente la condizione apposta al contratto subordina all'evento dedotto l'efficacia del vincolo obbligatorio per entrambe le parti, non e contrario alla legge - ed e, anzi, conforme al principio generale dell'autonomia contrattuale - che la condizione, sospensiva o risolutiva, sia apposta, per comune volonta dei contraenti, nell'interesse esclusivo di uno solo di essi: e questi, come puo liberamente avvalersene, cosi puo rinunciarvi, espressamente o tacitamente, tanto prima quanto dopo il suo avveramento, senza possibilita per le altre parti del contratto vincolate dal medesimo rapporto obbligatorio, di ostacolarne la volonta sostituendovi, per invocarla, quella propria. (V 1431/72, mass n 358040).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)