Sez. 2, Sentenza n. 3436 del 18/12/1973 (Rv. 367421 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - CONFIGURABILITA - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE IN TEMA DI INFORTUNIO DURANTE IL TRAGITTO SU STRADA APERTA AL PUBBLICO TRANSITO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - CONFIGURABILITA - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE IN TEMA DI INFORTUNIO DURANTE IL TRAGITTO SU STRADA APERTA AL PUBBLICO TRANSITO.*
L'infortunio in itinere puo ritenersi connesso al rischio specifico improprio di una prestazione lavorativa e, quindi, coperto dall'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni qualora il lavoratore, per recarsi sul luogo del lavoro o per allontanarsene, debba percorrere una determinata strada che conduca soltanto al detto luogo e che presenti rischi diversi da quelli delle vie di ordinaria comunicazione ovvero quando il medesimo debba servirsi di un mezzo di trasporto che sia diverso da quelli comunemente usati o sia stato fornito o prescritto dal datore di lavoro, poiche soltanto in tali casi puo ritenersi che la prestazione lavorativa,- intesa in senso ampio, e, cioe, comprensiva oltre che dell'attivita principale, anche di quelle connesse, complementari ed accessorie - si estenda anche al percorso compiuto dal dipendente. Non e, invece, indennizzabile l'infortunio in itinere qualora la strada percorsa dal lavoratore sia aperta al pubblico traffico, o se il mezzo di trasporto sia comunemente usato, e non fornito ne imposto dall' imprenditore, poiche in queste ipotesi il rischio e puramente generico, mancando il presupposto dell'occasione di lavoro. (nella specie, un coltivatore diretto era incorso nell'infortunio cadendo da un motociclo, mentre percorreva una strada aperta al pubblico transito, di ritorno dal macello cooperativo dove si era recato per assistere alla pesatura di un Toro appartenente alla sua azienda ed, in precedenza, venduto alla cooperativa di macellazione. I giudici di merito avevano escluso l'indennizzabilita di detto infortunio, in quanto il coltivatore, al momento dell'incidente, si serviva di un mezzo di trasporto da lui volontariamente scelto e percorreva una strada ordinaria la quale non lo esponeva ad un rischio maggiore o diverso da quello sopportato da tutti gli altri utenti della stessa strada, ne era obbiettivamente collegata all'alienazione del bestiame appartenente all'azienda dell'infortunato). (V 256/70, mass nn 345101 e 345099; 2019/66, mass n 323941).*
Riferimenti normativi: Legge 23/08/1917 num. 1540 art. 3, Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)