Sez. L, Ordinanza n. 11211 del 26/04/2024 (Rv. 671003-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Accordi provinciali di riallineamento retributivo - Settore agricolo - Art. 3-ter d.l. n. 103 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 125 del 2021 - Interpretazione dell'art. 10 l. n. 199 del 2016 - Ius superveniens - Accordi aziendali di recepimento degli accordi provinciali - Effetti su tali accordi aziendali.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
In base allo ius superveniens di cui all'art. 3-ter del d.l. n. 103 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 125 del 2021, di interpretazione autentica dell'art. 10 della l. n. 199 del 2016 in tema di accordi provinciali di riallineamento retributivo del settore agricolo, gli accordi aziendali di recepimento di detti accordi provinciali devono intendersi legittimamente stipulati anche in presenza della sottoscrizione della sola associazione imprenditoriale a cui è iscritta l'impresa interessata e firmataria dell'accordo provinciale e, se prevedono un programma di riallineamento graduale, possono essere integrati da intese sottoscritte anche dopo il 17 ottobre 2001, purché prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del citato d.l.
Legge 29/10/2016 num. 199 art. 10, Decreto Legge 20/07/2021 num. 103 art. 3 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)