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Sez. U, Ordinanza n. 19674 del 18/09/2014 (Rv. 632601 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI | Lavoratore dipendente dell'Accademia di Francia in Roma - Azione di reintegra nel posto di lavoro - Difetto di giurisdizione del giudice italiano - Fondamento - Domanda di pagamento di differenze retributive - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 2014-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632601-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI

Il giudice italiano difetta di giurisdizione in ordine alla domanda proposta contro l'Accademia di Francia in Roma, volta a conseguire la declaratoria di illegittimità del licenziamento (intimato, nella specie, ad un dipendente con mansioni di supporto dell'attività del segretario generale dell'ente) e la correlata reintegra, attesa l'operatività del principio dell'immunità ristretta, recepito dall'art. 11 della Convenzione delle Nazioni Unite fatta a New York il 2 dicembre 2004, e ratificata in Italia con legge 14 gennaio 2013, n. 5, ma operante prima ancora che la detta Convenzione sia vincolante per tutti gli Stati aderenti perché ricognitiva di un canone già parte integrante del diritto consuetudinario internazionale, mentre sussiste per le pretese dirette all'attribuzione di differenze retributive, trattandosi di domanda avente ad oggetto aspetti esclusivamente patrimoniali del rapporto, che non incidono sulle potestà pubblicistiche dell'ente estero ove non ricorrano, ex art. 2, lett. d) della Convenzione citata, ragioni di sicurezza dello Stato.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 14/01/2013 num. 5 art. 1, Tratt. Internaz. 02/12/2004 art. 11 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)