Sez. 2, Sentenza n. 2311 del 10/07/1972 (Rv. 359668 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA) - DOLO - IN GENERE - ERRORE - DIFFERENZE - INTENZIONE DI INGANNARE - CONDIZIONI - RETICENZA E SILENZIO - CONFIGURABILITA DEL DOLO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI MANCATA COMUNICAZIONE ALL'INPS DEL GODIMENTO DI ALTRA PENSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA) - DOLO - IN GENERE - ERRORE - DIFFERENZE - INTENZIONE DI INGANNARE - CONDIZIONI - RETICENZA E SILENZIO - CONFIGURABILITA DEL DOLO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI MANCATA COMUNICAZIONE ALL'INPS DEL GODIMENTO DI ALTRA PENSIONE.*
A differenza dell'errore, il quale per sua essenza deve essere valutato nella persona che ne e vittima, il dolo e un fatto che implica una considerazione del contegno del deceptor e delle sue conseguenze sulla conoscenza del deceptus e, pertanto, perche si possa parlare di intenzione di ingannare e necessaria la conoscenza da parte dell'agente delle false rappresentazioni che si producono nella vittima, e la credenza che sia possibile determinare con artifici, menzogne o raggiri, inducendola specificamente in inganno, la volonta altrui. La reticenza e il silenzio non bastano a costituire il dolo se non in rapporto alle circostanze e al complesso del contegno che determina l'errore. (nella specie, i giudici di appello avevano ritenuto che la mancata comunicazione da parte dell'assicurato all' INPS del godimento di una pensione belga e quindi di una variazione che comportava la decadenza dal trattamento minimo, dava luogo a carico dell'assicurato stesso all'Obbligo del rimborso, in quanto l'errore nella liquidazione era stato determinato dal dolo di lui. La SC, alla stregua dei principi di cui in massima, ha cassato la impugnata sentenza con rinvio ad altro giudice per l'accertamento se, in rapporto alle circostanze concrete ed al complessivo contegno dell' assicurato che indusse in errore l' istituto, il comportamento omissivo del primo si potesse considerare malizioso ed illecito a danno del secondo e diretto a trarlo in inganno). (V 1554'68, mass n 333266).*
Riferimenti normativi: Legge 20/02/1959 num. 55 art. 5, Legge 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)