Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 17/05/1968 (Rv. 333266 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA- ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - VIZI DELLA VOLONTA - DOLO - IN GENERE - SILENZIO, RETICENZA E MENDACIO - CAUSA DI ANNULLAMENTO - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA- ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - VIZI DELLA VOLONTA - DOLO - IN GENERE - SILENZIO, RETICENZA E MENDACIO - CAUSA DI ANNULLAMENTO - CONDIZIONI.*
Il silenzio, la menzogna e la reticenza possono costituire comportamento doloso, come causa di annullamento del contratto, ma vanno valutati in relazione alle condizioni del soggetto cui e diretto il dolo, e alle circostanze di fatto nelle quali furono posti in essere o alle quali si accompagnarono. (V. 2555-67, massima n.329907).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1439
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)