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Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 17/05/1968 (Rv. 333266 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA- ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - VIZI DELLA VOLONTA - DOLO - IN GENERE - SILENZIO, RETICENZA E MENDACIO - CAUSA DI ANNULLAMENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333266-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA- ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - VIZI DELLA VOLONTA - DOLO - IN GENERE - SILENZIO, RETICENZA E MENDACIO - CAUSA DI ANNULLAMENTO - CONDIZIONI.*

Il silenzio, la menzogna e la reticenza possono costituire comportamento doloso, come causa di annullamento del contratto, ma vanno valutati in relazione alle condizioni del soggetto cui e diretto il dolo, e alle circostanze di fatto nelle quali furono posti in essere o alle quali si accompagnarono. (V. 2555-67, massima n.329907).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1439

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)