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Sez. L, Sentenza n. 4383 del 04/07/1981 (Rv. 415083 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA) - DOLO - IN GENERE - ERRORE - DIFFERENZE - INTENZIONE DI INGANNARE - CONDIZIONI - RETICENZA E SILENZIO - CONFIGURABILITA DEL DOLO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE DALL'INPS ALL'ASSICURATO ANCHE OLTRE L'ANNO DALL'AVVISO DATO ALL'INTERESSATO DELL'ASSEGNAZIONE DELLA PENSIONE.*
Stato
decisa il 1981-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415083-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA) - DOLO - IN GENERE - ERRORE - DIFFERENZE - INTENZIONE DI INGANNARE - CONDIZIONI - RETICENZA E SILENZIO - CONFIGURABILITA DEL DOLO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE DALL'INPS ALL'ASSICURATO ANCHE OLTRE L'ANNO DALL'AVVISO DATO ALL'INTERESSATO DELL'ASSEGNAZIONE DELLA PENSIONE.*

A differenza dell'errore, il quale per sua essenza deve essere valutato nella persona che ne e vittima, il dolo e un fatto che implica una considerazione del contegno del deceptor e delle sue conseguenze sulla conoscenza del deceptus e, pertanto, perche si possa parlare di intenzione di ingannare e necessaria la conoscenza da parte dell'agente delle false rappresentazioni che si producono nella vittima, e la credenza che sia possibile determinare con artifici, menzogne o raggiri, inducendola specificamente in inganno, la volonta altrui. La reticenza e il silenzio non bastano a costituire il dolo se non in rapporto alle circostanze e al complesso del contegno che determina l'errore. (nella specie, la suprema Corte, alla stregua del principio suddetto, ha reputato inesatta l'affermazione del giudice del merito secondo il quale doveva intendersi come comportamento doloso - idoneo a legittimare, ai sensi dell'art 80 del R d l 28 agosto 1924 n 1422, l'INPS a richiedere la restituzione di somme indebitamente versate anche oltre l'anno dall'avviso dato all'interessato dell'assegnazione della pensione - qualsiasi dichiarazione dell'assicurato suscettibile di far sorgere 'un certo grado di probabilita d'errorè, ravvisato, nella specie, nell'omessa cancellazione, sul modello predisposto dallo stesso INPS, della dichiarazione di non essere titolare di altra pensione a carico dell'istituto). (Conf 2311/72, mass n 359668, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)