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Sez. L, Sentenza n. 10851 del 10/11/1990 (Rv. 469716 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - ADEMPIMENTO SPONTANEO DI UNA SENTENZA ESECUTIVA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVE A SENTENZA DICHIARATIVA DELL'OBBLIGO DI ASSUNZIONE DI UNA LAVORATRICE AVVIATA.*
Stato
decisa il 1990-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469716-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - ADEMPIMENTO SPONTANEO DI UNA SENTENZA ESECUTIVA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVE A SENTENZA DICHIARATIVA DELL'OBBLIGO DI ASSUNZIONE DI UNA LAVORATRICE AVVIATA.*

L'adempimento spontaneo, da parte del soccombente, della prestazione dovuta in base ad una sentenza esecutiva non dà luogo ad acquiescenza, anche quando non sia accompagnata da eventuali riserve, essendo la condotta del soccombente (che non abbia altrimenti manifestato la volontà di rinunziare all'impugnazione) ispirata unicamente allo scopo di impedire l'esecuzione forzata della sentenza medesima e ad evitare pertanto di subire un maggiore Onere e un più grave pregiudizio. (nella specie, in relazione a sentenza che aveva dichiarato la società obbligata ad assumere la lavoratrice avviata e condannato la stessa società al risarcimento dei danni in misura pari alle retribuzioni dovute fino alla data della Costituzione del rapporto, la S.C. ha escluso che configurasse l'assunzione della lavoratrice da parte della soccombente.) (V 5774/87, mass n 454177; (V 6636/86, mass n 448790).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)