Sez. 5, Sentenza n. 17061 del 27/03/2014 Ud. (dep. 17/04/2014) Rv. 262876 - 01
DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA | Nomina del difensore di fiducia - Riferimento ad uno specifico procedimento - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA
L'atto di nomina del difensore di fiducia deve riferirsi ad un procedimento specifico ai fini dell'art. 96 cod.proc.pen., risultando altrimenti inefficace in quanto privo di oggetto e di causa. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto inefficace, in relazione ad un procedimento per bancarotta fraudolenta, la nomina del difensore di fiducia effettuata dall'imputato in un precedente procedimento penale, diverso non solo per numero di iscrizione ma anche per oggetto ed epoca d'insorgenza, sebbene anche questo fosse relativo al medesimo titolo di reato, ed entrambe le regiudicande avessero una genesi, almeno in parte, comune).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)