Sez. 5, Sentenza n. 36885 del 03/02/2017 Ud. (dep. 25/07/2017) Rv. 271270 - 01
DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA | Nomina del difensore di fiducia - Formalità di cui all'art. 96 cod. proc. pen. - Necessità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA
La nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il rispetto delle formalità indicate dall'art. 96, comma secondo, cod. proc. pen., è valida purché ricorrano elementi inequivoci dai quali possa desumersi, per "facta concludentia", la designazione del difensore ed il conferimento del mandato fiduciario. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto la nullità assoluta delle sentenze di primo e secondo grado per mancata notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore di fiducia dell'indagato, disponendone l'annullamento senza rinvio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)