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Sez. 6, Sentenza n. 49291 del 28/10/2015 Cc. (dep. 14/12/2015) Rv. 265743 - 01

DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA | Nomina del difensore di fiducia - Riferimento ad uno specifico procedimento nell'atto di nomina - Necessità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265743-01

DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA

Ai fini della validità dell'atto di nomina del difensore di fiducia non è necessaria l'indicazione specifica del procedimento a cui si riferisce, quando la procura è ritualmente depositata agli atti di un procedimento precedentemente individuato, in quanto il conferente è libero di disporre per più procedimenti, salvo che non ritenga di circoscrivere espressamente il mandato con un'indicazione puntuale in tal senso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)