Sez. 2, Sentenza n. 5232 del 29/05/1999 (Rv. 526825 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Eccezione di usucapione - In appello - Ammissibilità in base all'art. 345, secondo comma cod. proc. civ. previgente alla riforma - Presupposti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE
Ai sensi dell'art. 345, secondo comma cod. civ. nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 353/1990, è possibile eccepire l'usucapione per la prima volta in grado d'appello, allorquando integra non una domanda volta all'esercizio di un'azione reale bensì una eccezione, finalizzata a paralizzare l'azione esercitata "ex adverso".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)