diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 8229 del 29/08/1997 (Rv. 507324 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Proposte dall'appellante - Formulazione nell'atto di appello - Necessità - Successiva proposizione nel corso del giudizio - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1997-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507324-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE

La proposizione, da parte dell'appellante, di nuove eccezioni nel giudizio di secondo grado si risolve in un legittimo esercizio del proprio diritto di impugnazione, da attuarsi, peraltro, entro il limite temporale insuperabile, sancito dall'art. 342, vecchio testo, cod. proc. civ., della presentazione dell'atto introduttivo del gravame, poiché il secondo comma del successivo art. 345, v.t. (a mente del quale alle parti è, in via di principio, genericamente riconosciuta facoltà di "proporre in giudizio nuove eccezioni") va, appunto, interpretato alla luce ed in collegamento con il ricordato art. 342, nonché raccordato con la disposizione di cui all'art. 346 dello stesso codice di rito, onde trarne la definitiva conclusione del divieto di proposizione di nuove eccezioni, per l'appellante, nell'ulteriore corso del giudizio. Nè osta, a tale interpretazione, la norma di chiusura contenuta nell'art. 359 cod. proc. civ., il cui espresso rinvio al procedimento dinanzi al tribunale ed alle relative disposizioni (tra le quali quella di cui all'art. 184, che consente la proposizioni di nuove eccezioni fino alla rimessione della causa al collegio), va armonizzato con la contestuale esclusione di ogni possibilità di tale applicazione "per relationem" per tutte le norme incompatibili con le disposizioni regolanti il giudizio di impugnazione (tra le quali va, all'evidenza, annoverata quella di cui al surricordato art. 184 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)