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Sez. 2, Sentenza n. 10892 del 30/10/1998 (Rv. 520251 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - CAUSE RELATIVE ALLE MODALITÀ DI USO DEI SERVIZI DEL CONDOMINIO | Art. 7, nuovo testo, cod. proc. civ. - Competenza del giudice di pace - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520251-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - CAUSE RELATIVE ALLE MODALITÀ DI USO DEI SERVIZI DEL CONDOMINIO

Poiché il nuovo testo dell'art. 7 cod. proc. civ. (come modificato dalla legge 21 novembre 1991 n. 374) ha attribuito alla competenza del giudice di pace le cause relative alle modalità di uso dei servizi condominiali (nelle specie: controversia relativa all'orario di chiusura del portone dell'edificio condominiale) appartenenti, prima della riforma, alla competenza del conciliatore, la Corte di Cassazione in caso di annullamento, in sede di regolamento di competenza, della sentenza del conciliatore erroneamente dichiaratosi incompetente nella vigenza del testo originario dell'art. 7 citato, deve rimettere la causa al giudice di pace, giacché le cause pendenti alle quali fa riferimento l'art. 44 della legge 21 novembre 1991 n. 374, nel mantenere transitoriamente in funzione fino all'esaurimento delle stesse gli uffici di conciliazione, soppressi in correlazione dell'entrata in vigore del giudice di pace, sono soltanto quelle effettivamente in corso innanzi ai suddetti uffici, mentre ne sono escluse quelle che si trovino in fase di impugnazione, anche dinanzi alla Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 art. 39 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)