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Sez. 3, Ordinanza n. 5163 del 09/03/2005 (Rv. 581372 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA | Opposizione a decreto ingiuntivo - Competenza del giudice emittente il decreto - Carattere funzionale e inderogabile - Domanda riconvenzionale dell'opponente eccedente la competenza per valore di detto giudice - Rimessione al giudice superiore della sola causa relativa alla domanda riconvenzionale - Obbligatorietà - Opposizione a decreto emesso da giudice conciliatore - Domanda riconvenzionale - Dichiarazione di incompetenza per valore del conciliatore in ordine alla intera controversia - Rimessione delle parti davanti al tribunale - Conflitto di competenza - "Ius superveniens" costituito dalla legge n. 374 del 1991 - Soppressione dell'ufficio del conciliatore - Persistenza della sua competenza prevista ex art. 43 e 44 della citata legge n. 374 per l'esaurimento delle cause pendenti - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581372-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA

La competenza dell'ufficio giudiziario, al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, a conoscere della relativa opposizione ha carattere funzionale, e, pertanto, inderogabile, con la conseguenza che, qualora nel giudizio di opposizione sia proposta domanda riconvenzionale rientrante nella competenza per valore di un altro giudice, il giudice dell'opposizione non può rimettere tutta la causa al giudice superiore, ma deve rimettere solo quella relativa alla domanda riconvenzionale, trattenendo quella concernente l'opposizione a decreto ingiuntivo. Peraltro, nella ipotesi in cui il decreto ingiuntivo sia stato emesso dal giudice conciliatore, il quale, investito della cognizione del giudizio di opposizione allo stesso, nonché di domanda riconvenzionale esorbitante dalla propria competenza per valore, abbia, erroneamente, rimesso l'intera vicenda processuale al tribunale, che abbia sollevato conflitto di competenza, la sopravvenuta legge n. 374 del 1991, istitutiva del giudice di pace, che, all'art. 39, ha soppresso l'ufficio del conciliatore, esclude che in alcun caso il giudice competente funzionalmente per l'opposizione possa essere identificato nello stesso conciliatore, non essendo configurabile, in detta ipotesi, quella pendenza del procedimento che, ai sensi delle disposizioni transitorie della citata legge (artt.43 e 44), giustifica la persistenza, in via transitoria, della sua competenza, e ciò in quanto, con il precedente provvedimento di declaratoria di incompetenza, si è concluso il procedimento già instaurato davanti a quel giudice (nella specie la Suprema Corte ha dichiarato la competenza sulla controversia di opposizione a decreto ingiuntivo del giudice di pace dello stesso comune sede del soppresso ufficio del conciliatore, contro la cui decisione era stato elevato il conflitto di competenza d'ufficio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 art. 39 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 art. 43 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)