Sez. 3, Sentenza n. 4674 del 08/05/1998 (Rv. 515253 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Istituzione del Giudice di Pace - Disciplina transitoria ex art. 44 della legge n. 374 del 1991 - Cause pendenti innanzi agli uffici di conciliazione al momento della soppressione degli stessi - Attribuzione di competenza in via transitoria al conciliatore - Pendenza della causa di fronte a tale organo - Portata - Pendenza di fronte ad altri organi - Applicabilità della disciplina transitoria - Esclusione - Pendenza in sede di regolamento di competenza davanti alla Corte di Cassazione - Rimessione della causa al Giudice di Pace - Necessità.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE
Le cause pendenti alle quali fa riferimento l'art. 44 della legge 21 novembre 1991 n. 374, nel mantenere transitoriamente in funzione, sino all'esaurimento delle stesse gli uffici di Conciliazione, soppressi in correlazione con l'entrata in vigore del Giudice di pace, sono soltanto le cause effettivamente in corso dinanzi ai suddetti uffici, mentre ne sono escluse quelle che si trovino in fase di impugnazione, anche dinanzi alla Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza. In questo ultimo caso, pertanto, la successiva fase di merito deve svolgersi non dinanzi al giudice Conciliatore, della cui transitoria competenza è venuto meno il presupposto, ma dinanzi al Giudice di pace, che lo ha sostituito a norma dell'art. 39 della citata legge n. 374.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)