Sez. 2, Sentenza n. 1502 del 12/02/1998 (Rv. 512560 - 01)
RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Prestazione di vitto, alloggio e assistenza morale e materiale in cambio della cessione di un immobile - Vitalizio alimentare atipico - Differenza rispetto alla rendita vitalizia - Natura delle prestazioni - Differenza sotto il profilo dell'assenza di alea o di attenuazione della stessa - Esclusione.
RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Nel contratto con il quale una parte in corrispettivo della cessione di un immobile si obbliga ad assicurare al cedente vitto, alloggio e assistenza morale e materiale (cosiddetto vitalizio alimentare) la differenza rispetto alla rendita vitalizia è data dall'oggetto della prestazione a carico del vitaliziante, che ne fa un contratto atipico sottratto all'applicazione dell'art. 1978 cod. civ., mentre non sussiste differenza quanto all'alea dalla quale il suddetto contratto atipico è caratterizzato, la quale lungi dal venire meno o attenuarsi, resta fortemente connaturata ad esso e anzi si correla a un duplice fattore di incertezza, costituito dalla durata della vita del vitalizio e dalla variabilità' e discontinuità' delle prestazioni in rapporto al suo stato di bisogno e di salute.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1872
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)