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Sez. U, Sentenza n. 8432 del 18/08/1990 (Rv. 468927 - 01)

RENDITA VITALIZIA - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - PER MANCANZA DI PAGAMENTO DELLE RATE SCADUTE - VITALIZIO ALIMENTARE - APPLICABILITÀ DELLA RISOLUZIONE.*
Stato
decisa il 1990-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468927-01

RENDITA VITALIZIA - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - PER MANCANZA DI PAGAMENTO DELLE RATE SCADUTE - VITALIZIO ALIMENTARE - APPLICABILITÀ DELLA RISOLUZIONE.*

Il vitalizio alimentare, con il quale una parte si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della attribuzione di altri beni od utilità, a fornire all'altra parte vitto, alloggio ed assistenza, per tutta la durata della vita ed in correlazione ai suoi bisogni, è soggetto al rimedio della risoluzione per il caso d'inadempimento, tenendo conto che si tratta di contratto atipico, non riconducibile, per peculiarità dell'alea, delle prestazioni del vitaliziante e della funzione perseguita, nell'ambito della rendita vitalizia, e, quindi, sottratto all'applicazione diretta dell'art. 1878 cod. civ., in tema di esclusione della risoluzione in ipotesi di mancato pagamento di rate di rendita scadute, e che, inoltre, tale norma, la quale trova giustificazione nella non gravità della turbativa dell'equilibrio negoziale in presenza di inadempienza nel pagamento di dette rate di rendita, oltre che nella possibilità di un soddisfacimento coattivo del creditore, non è suscettibile di applicazione analogica al vitalizio alimentare, caratterizzato da prestazioni indispensabili per la sopravvivenza del creditore, in parte non fungibili e basate sullo "intuitus personae". (Conf 3625/82, mass n 421594; (Conf 5855/80, mass n 409669; (Conf 50/80, mass n 403424; (contra 1683/82, mass n 419523; (contra 3902/81, mass n 414564; (contra 4801/78, mass n 394487).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1872, Cod. Civ. art. 1878

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)