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Sez. 2, Sentenza n. 5342 del 13/06/1997 (Rv. 505195 - 01)

RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Vitalizio alimentare - Caratteri - Differenze - Risoluzione per inadempimento - Ammissibilità - Applicazione analogica dell'art. 1878 in tema di rendita vitalizia - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505195-01

RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

È legittimamente configurabile, in base al principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 cod. civ., un negozio atipico di cd. "vitalizio alimentare", autonomo e distinto da quello, nominato, di rendita vitalizia, di cui all'art. 1872 stesso codice, sulla premessa che vitalizio alimentare e rendita, omogenei quanto al profilo della aleatorietà, si differenziano perché, nella seconda, le obbligazioni dedotte in contratto hanno ad oggetto prestazioni assistenziali di dare prevalentemente fungibili e, quindi, assoggettabili, quanto alla relativa regolamentazione, alla disciplina degli obblighi alimentari dettata dall'art. 433 cod. civ., mentre, nel primo, le obbligazioni contrattuali attengono a prestazioni (di dare e di fare) aventi contenuto accentuatamente spirituale e, in ragione di ciò, eseguibili unicamente da un vitaliziante specificamente individuato in funzione della sua propria qualità personale, con la conseguenza che a tale negozio atipico è senz'altro applicabile il rimedio della risoluzione per inadempimento, di cui all'art. 1453, espressamente escluso, invece, per la rendita vitalizia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1872, Cod. Civ. art. 1878, Cod. Civ. art. 443

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)