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Sez. 2, Sentenza n. 2290 del 19/11/1969 Ud. (dep. 10/09/1970) Rv. 115246 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - IN GENERE - APPELLO DEL SOLO IMPUTATO - RICHIESTA DI ASSOLUZIONE - MODIFICAZIONE DELLA DEFINIZIONE GIURIDICA DEL FATTO - NON E AMMESSA.*
Stato
decisa il 1969-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115246-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - IN GENERE - APPELLO DEL SOLO IMPUTATO - RICHIESTA DI ASSOLUZIONE - MODIFICAZIONE DELLA DEFINIZIONE GIURIDICA DEL FATTO - NON E AMMESSA.*

Non e ammesso l'Esercizio della facolta del giudice di appello, quando appellante e il solo imputato, di dare al reato una diversa definizione anche piu grave, nel caso in cui l'imputato abbia proposto gravame per essere assolto con formula piena o dubitativa. (Conf 107522, anno 1968).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)