Sez. 1, Sentenza n. 541 del 25/02/1985 Cc. (dep. 18/05/1985) Rv. 169284 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE.*
Nei casi in cui la concessione della libertà provvisoria dipende dalla valutazione del giudice, non ostandovi divieti espressi ex lege, l'attuale terzo comma dell'art. 277 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 8 della legge 28 luglio 1934 n. 398, in cui è stato sostanzialmente trasfuso l'art. 1, comma terzo, legge 22 maggio 1975 n. 152, abrogato dall'art. 28 della citata legge stabilisce che "il giudice valuta che non vi ostino ragioni processuali o che non sussista la probabilità, in relazione alla personalità dello imputato, e alle circostanze del fatto, che questi, lasciato libero, possa commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività". Il potere discrezionale del giudice, nel valutare se concedere o meno la libertà provvisoria, deve attenersi, obbligatoriamente, agli indicati criteri che sono eventualmente due, e cioè quello del permanere di esigenze cautelari di natura processuale (pericolo di fuga ovvero di inquinamento della prova) o quello della "pericolosità sociale" in relazione alla probabilità concreta di recidivi in reati che pongano "in pericolo le esigenze di tutela della collettività", prognosi che devesi attuare, obbligatoriamente, in base alla "personalità dell'imputato" e alle "circostanze del fatto". (Conf mass n 156382).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST., Legge 28/07/1984 num. 398 art. 8, Legge 28/07/1984 num. 398 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)