Sez. 2, Sentenza n. 143 del 19/01/1985 (Rv. 438346 - 01)
VENDITA - IN GENERE - QUALITÀ DI EFFETTIVO ACQUIRENTE - RECLAMO DA PARTE DI SOGGETTO DIVERSO DA CHI RISULTI ACQUIRENTE - DOMANDA RELATIVA - PRESCRIZIONE ORDINARIA - APPLICABILITÀ.*
VENDITA - IN GENERE - QUALITÀ DI EFFETTIVO ACQUIRENTE - RECLAMO DA PARTE DI SOGGETTO DIVERSO DA CHI RISULTI ACQUIRENTE - DOMANDA RELATIVA - PRESCRIZIONE ORDINARIA - APPLICABILITÀ.*
Con riguardo ad un contratto di compravendita, qualora la qualità di effettivo proprietario del bene venga reclamata da un soggetto diverso da chi risulti come acquirente nel contratto stesso, in forza di un impegno unilateralmente assunto da quest'ultimo, o di un accordo di tipo fiduciario fra il medesimo e detto reclamante, la relativa domanda ha natura personale ed obbligatoria, e come tale è soggetta alla prescrizione ordinaria, tenuto conto che la indicata situazione esula dall'ipotesi della simulazione per interposizione fittizia di persona, la quale postula un accordo trilaterale (ancorché non contestuale), con la partecipazione cioè, oltre che dell'acquirente apparente e dell'acquirente effettivo, anche del venditore. (V 4485/78, mass n 394158; (V 2485/76, mass n 381278).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)