Sez. 1, Sentenza n. 4485 del 09/10/1978 (Rv. 394158 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Nell'interposizione fittizia di persona, la simulazione ha come indispensabile presupposto la partecipazione all'accordo simulatorio non solo dell'interposto e dell'interponente, ma anche del terzo contraente, nel senso che questi non soltanto risulti informato dell'intesa raggiunta fra i primi due soggetti, ma dia ad essa la propria consapevole adesione, assumendo tutti i diritti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell'interponente. (Conf 2485/76, mass n 381278; (Conf 444/71, mass n 350051).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)