Sez. 2, Sentenza n. 2485 del 01/07/1976 (Rv. 381278 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - ACCORDO SIMULATORIO DEI TRE PARTECIPANTI - NECESSITA - FORMAZIONE PROGRESSIVA DELLO ACCORDO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - TRASFERIMENTO IMMOBILIARE - PROVA - SCRITTA (CONTRODICHIARAZIONI) - OBBLIGATORIETA.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - ACCORDO SIMULATORIO DEI TRE PARTECIPANTI - NECESSITA - FORMAZIONE PROGRESSIVA DELLO ACCORDO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - TRASFERIMENTO IMMOBILIARE - PROVA - SCRITTA (CONTRODICHIARAZIONI) - OBBLIGATORIETA.*
L'interposizione fittizia di persona ha come indispensabile presupposto l'accordo simulatorio fra i tre soggetti che vi partecipano (contraente apparente, contraente effettivo e controparte): occorre, percio, che l'altro contraente, non soltanto sia informato dell'intesa raggiunta tra interponente ed interposto, ma dia ad essa la propria consapevole adesione, sicche il negozio si conclude con la Costituzione di un vincolo contrattuale dal quale il prestanome resta nella sostanza escluso. L'intesa trilaterale puo anche non realizzarsi contestualmente, potendo lo accordo simulatorio realizzarsi per formazione progressiva, nel senso che l'altro contraente si inserisca successivamente nello accordo gia concluso a due, aderendovi ed accettando tutti gli effetti e le conseguenze dell'interposizione fittizia, ma, contestuale o successivo che sia, tale accordo deve essere provato nei modi prescritti dalla legge e pertanto, qualora esso riguardi un trasferimento immobiliare, deve risultare da atto scritto. (Conf 1187/72, mass n 357653).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)