Sez. 1, Sentenza n. 121 del 04/01/2005 (Rv. 582604 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PER PUBBLICI PROCLAMI | Omessa specificazione delle generalità dei destinatari - Conseguenze - Inesistenza della notifica - Configurabilità - Limiti - Rinnovazione della stessa - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PER PUBBLICI PROCLAMI
In tema di notificazioni per pubblici proclami (art. 150 cod. proc. civ.), la mancata specificazione delle generalità dei destinatari comporta l'inesistenza dell'atto e della relativa "vocatio in ius" tutte le volte in cui tale tipo di notificazione sia reso necessario da difficoltà dovute all'elevato numero dei destinatari (nel qual caso è onere del notificante procedere alla specifica individuazione di ciascuno di essi), ma non anche quando esso sia conseguente a difficoltà nella identificazione stessa di tutti i possibili destinatari, e ciò risulti dal provvedimento di autorizzazione a tale tipo di notifica emanato dalla competente autorità giudiziaria (nella specie, il Presidente della corte di appello). In tale seconda ipotesi, non essendo configurabile un notificazione inesistente, è legittima la rinnovazione della stessa disposta dalla competente autorità giudiziaria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 150
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)