Sez. 2, Sentenza n. 4906 del 15/05/1998 (Rv. 515483 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DIRITTI SOGGETTI A PRESCRIZIONE - IN GENERE | Contratto traslocativo della proprietà stipulato con scrittura privata - Diritto del proprietario a trasfonderlo in atto pubblico - Imprescrittibilità.
PRESCRIZIONE CIVILE - DIRITTI SOGGETTI A PRESCRIZIONE - IN GENERE
Il diritto del proprietario di un bene, divenuto tale a seguito di contratto traslativo stipulato con scrittura privata, di trasfonderne il contenuto in un atto pubblico, ai fini della successiva trascrizione ed opponibilità ai terzi, non è soggetto a prescrizione, trattandosi di facoltà costituente manifestazione intrinseca del diritto di proprietà.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2934
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)