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Sez. 2, Sentenza n. 4906 del 15/05/1998 (Rv. 515483 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DIRITTI SOGGETTI A PRESCRIZIONE - IN GENERE | Contratto traslocativo della proprietà stipulato con scrittura privata - Diritto del proprietario a trasfonderlo in atto pubblico - Imprescrittibilità.
Stato
decisa il 1998-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515483-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DIRITTI SOGGETTI A PRESCRIZIONE - IN GENERE

Il diritto del proprietario di un bene, divenuto tale a seguito di contratto traslativo stipulato con scrittura privata, di trasfonderne il contenuto in un atto pubblico, ai fini della successiva trascrizione ed opponibilità ai terzi, non è soggetto a prescrizione, trattandosi di facoltà costituente manifestazione intrinseca del diritto di proprietà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2934

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)