Sez. 1, Sentenza n. 8857 del 01/06/2012 (Rv. 622823 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI | Giudizio di delibazione - Misure economiche provvisorie a favore di uno dei coniugi - Provvedimento - Impugnabilità con ricorso in cassazione - Esclusione - Fondamento.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI
Il provvedimento con il quale la corte d'appello, in sede di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, disponga misure economiche provvisorie a favore di uno dei due coniugi, il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, ha funzione strumentale e natura provvisoria ed anticipatoria, sì che deve escludersi l'esperibilità, avverso tale provvedimento, del ricorso per cassazione, ammissibile soltanto nei confronti dei provvedimenti giurisdizionali definitivi ed a carattere decisorio.
Riferimenti normativi: Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8, Tratt. Internaz. 18/02/1984 art. 8 bis, Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 129 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)