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Sez. 1, Sentenza n. 8857 del 01/06/2012 (Rv. 622823 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI | Giudizio di delibazione - Misure economiche provvisorie a favore di uno dei coniugi - Provvedimento - Impugnabilità con ricorso in cassazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622823-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI

Il provvedimento con il quale la corte d'appello, in sede di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, disponga misure economiche provvisorie a favore di uno dei due coniugi, il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, ha funzione strumentale e natura provvisoria ed anticipatoria, sì che deve escludersi l'esperibilità, avverso tale provvedimento, del ricorso per cassazione, ammissibile soltanto nei confronti dei provvedimenti giurisdizionali definitivi ed a carattere decisorio.

Riferimenti normativi: Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8, Tratt. Internaz. 18/02/1984 art. 8 bis, Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 129 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)