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Sez. 5 - , Ordinanza n. 21101 del 24/08/2018 (Rv. 649940 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Omessa istituzione del registro delle fatture - Operazioni di cessione di beni e servizi - Omessa annotazione delle fatture nel registro dei corrispettivi - Natura sostanziale della violazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649940-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema d'IVA, ove non sia istituito un registro delle fatture, l'omessa annotazione delle stesse nel registro dei corrispettivi delle operazioni di cessione eseguite integra una violazione sostanziale, in quanto non consente di accertare la corrispondenza tra gli importi riportati nel registro dei corrispettivi e quelli risultanti dalle fatture, così integrando un pregiudizio per l'esercizio delle azioni di controllo suscettibile di incidere sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che l'omessa annotazione delle fatture emesse dal contribuente a fronte dell'erogazione di carburante dietro presentazione di buoni-benzina, in mancanza del relativo registro, in quello dei corrispettivi, delle fatture, integra una violazione sostanziale, non potendo verificarsi la corrispondenza tra le operazioni di rivendita indicate nelle fatture, recanti importi cumulativi senza indicazione della specifica causale).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 23, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 24, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)