Sez. 1, Sentenza n. 1773 del 18/06/1990 Cc. (dep. 30/06/1990) Rv. 184751 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - SEMILIBERTÀ - REVOCA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - SEMILIBERTÀ - REVOCA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
È legittima la revoca del regime di semilibertà nei confronti del condannato che - al di là di una condotta apparentemente corretta - abbia violato ripetutamente i doveri connessi alla sua condizione di semilibero in maniera grave e tale da dimostrare una totale inidoneità al trattamento sperimentale di risocializzazione e di reinserimento al quale era stato ammesso. (nella specie il detenuto ammesso al regime di semilibertà, già condannato per traffico di droga, aveva approfittato del servizio di volontariato al quale era stato destinato per riprendere lo spaccio di stupefacenti). (V mass n 167032; (V mass n 164596; (V mass n 150036).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)