Sez. 1, Sentenza n. 2006 del 25/09/1984 Cc. (dep. 14/12/1984) Rv. 167032 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - REGIME DI SEMILIBERTÀ - REVOCA - CONDIZIONI - MERA VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL PROGRAMMA DI TRATTAMENTO - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO - NECESSITÀ.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - REGIME DI SEMILIBERTÀ - REVOCA - CONDIZIONI - MERA VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL PROGRAMMA DI TRATTAMENTO - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO - NECESSITÀ.*
Per la revoca della misura alternativa alla detenzione del regime di semilibertà non è sufficiente la mera violazione, oggettivamente considerata, delle prescrizioni del programma di trattamento, essendo necessario accertare anche l'atteggiamento psicologico del soggetto in ordine alla sua commissione, al fine di acclarare se l'avvenuta violazione sia tale da far ritenere - in relazione a tutte le circostanze di essa, alle cause che l'hanno determinata ed al comportamento complessivo del soggetto - che lo stesso sia idoneo o no al trattamento e se, quindi, la misura probatoria debba essere o no revocata. (V mass n 154913; (V mass n 150036).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)