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Sez. 3, Sentenza n. 16163 del 21/12/2001 (Rv. 551312 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | Requisiti - Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
Stato
decisa il 2001-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551312-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI

Ai sensi dell'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti postula che il ricorso per cassazione offra, almeno nello svolgimento dei motivi di impugnazione, elementi tali che consentano una cognizione chiara e completa non solo dei fatti che hanno ingenerato la controversia, ma anche delle varie vicende del processo e delle posizioni eventualmente particolari dei vari soggetti che vi hanno partecipato, in modo che si possa avere conoscenza di tutto ciò dal solo ricorso, senza necessità di avvalersi di ulteriori elementi o atti, ivi compresa la sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)